La locazione (art. 1571 c.c.) è il contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile, per un determinato tempo a fronte di un corrispettivo.

Obblighi del locatore (art. 1575)

  • Alla consegna della cosa in buono stato di manutenzione, nel senso che la cosa deve essere priva di vizi che possano diminuire l’idoneità all’uso convenuto;
  • al mantenimento in buon uso;
  • a garantire il pacifico godimento al conduttore, qualora un terzo pretenda di avere diritti sulla cosa.
Obblighi del conduttore (art. 1587 c.c.)
  • prendere in consegna la cosa;
  • servirsene per l’uso stabilito;
  • corrispondere il canone stabilito;
  • restituire la cosa nello stato in cui l’aveva ricevuta, alla scadenza del contratto.