Tutte le novità per le agevolazioni fiscali sulla casa.

Tutte le novità per le Agevolazioni fiscali 2106 per l’acquisto  prima casa.

Legge di Stabilità per il 2016 ha ampliato le possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali per  chi voglia acquistare un immobile destinato ad abitazione principale. 

E necessario vendere la vecchia casa prima di comprarne una nuova o entro l’anno dall’acquisto della successiva. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale credito d’imposta spetta al contribuente anche nell’ipotesi in cui proceda all’acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell’immobile preposseduto.

 

Il bonus 1° casa spetta inoltre anche nel caso in cui il nuovo acquisto sia imponibile a IVA nonché nel caso di nuovo acquisto a titolo gratuito (con donazione o successione). Nell’atto di donazione o nella dichiarazione di successione con cui si acquista il nuovo immobile in regime agevolato deve sempre risultare l’impegno della vendita dell’immobile precedentemente posseduto entro l’anno. Il credito d’imposta è stato riconosciuto però solo per quegli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2016. L’agenzia delle Entrate ha fornito anche alcuni chiarimenti su un’altra misura introdotta dalla Stabilità 2016. Ovvero la possibilità di detrarre dall’IRPEF una percentuale dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA in relazione all’acquisto (effettuato entro il 2016) di un’abitazione residenziale, di classe energetica A o B e ceduta dalle imprese costruttrici. Tale detrazione pari al 50% dell’imposta dovuta sull’importo dell’acquisto è ripartita in 10 quote costanti nell’anno in cui sono sostenute le spese e nei 9 periodi d’imposta successivi. E’ necessario in ogni caso che il pagamento dell’IVA avvenga nel periodo di imposta 2016.

 

Riguardo al regime della cedolare secca esso è consentito solo per gli immobili abitativi locati con finalità abitative. L’ambito applicativo della cedolare secca è stato poi esteso anche ai contratti di locazione stipulati nei confronti di cooperative edilizie. E’ inoltre stata stabilita una riduzione dal 15% al 10% dell’aliquota applicata ai contratti a canone concordato, i quali sono stati stipulati nei Comuni sia in stato di emergenza sia ad alta tensione abitativa sulla base di accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini.